Ricorre   la  regione  autonoma  Valle  d'Aosta,  in  persona  del
 presidente della giunta regionale, avv. Giovanni Bondaz,  autorizzato
 dalla  giunta  regionale  con  delibera  del 12 aprile 1991, n. 3718,
 rappresentato e difeso dall'avv. prof. Gustavo Romanelli, in forza di
 procura autenticata da notar Ottavio Bastrenta di Aosta  in  data  19
 aprile  1991,  rep. n.  13761, contro la Presidenza del Consiglio dei
 Ministri  in  persona  del  Presidente  del  Consiglio   pro-tempore,
 domiciliato  per  la  carica in Roma, Palazzo Chigi ed ex lege presso
 l'Avvocatura generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n.  12,
 per  regolamento  di  conflitto  di  attribuzione  e  per il connesso
 annullamento,  previa  sospensione,  dell'avviso  di  asta   pubblica
 dell'intendenza  di  finanza di Aosta (ufficio del registro di Aosta)
 del 1› marzo 1991, relativo ad immobile sito in comune di  Courmayeur
 denominato  ex  casermetta  dei  carabinieri,  per  violazione  dello
 statuto, di cui a legge costituzionale 26 febbraio 1948 e  in  specie
 degli artt. 2, 4, 5 e 6.
                               IN FATTO
    Con  avviso  d'asta  del 1› marzo 1991, l'intendenza di finanza di
 Aosta ha messo in vendita un  immobile  denominato  "  ex  casermetta
 carabinieri",  sito  in  comune  di  Courmayeur,  Col  de  la Seigne,
 distinto al n.c.e.u. alla partita 318, fg.  87,  n.  10,  attualmente
 ridotto  allo  stato  di rudere, e al n.c.t. con il mappale n. 10 del
 fg.  87,  altitudine mt. 2.400 circa s.l.m., sul presupposto che tale
 bene immobile appartenga al patrimonio dello Stato.
    In effetti, si tratta di immobile gia' adibito a caserma dell'arma
 dei carabinieri, che ha attualmente perduto tale destinazione.
    Ritenendo che, ai sensi degli artt. 5 e  6  del  proprio  statuto,
 l'immobile  in  questione,  avendo  perduto (sia pure successivamente
 all'entrata in vigore dello Statuto) la destinazione ad usi  inerenti
 alla  difesa dello Stato o ad altra finalita' di carattere nazionale,
 rientri nell'ambito del patrimonio regionale, la  regione  ricorrente
 chiedeva  ex  art.  700 del c.p.c. al pretore di Aosta la sospensione
 della suddetta asta pubblica, sospensione che e' stata  disposta  con
 ordinanza del detto pretore 2 aprile 1991 fino al 2 maggio 1991.
    Successivamente,   considerando   che  la  vertenza  dia  luogo  a
 conflitto di attribuzione, la giunta regionale decideva  di  proporre
 ricorso   avanti  codesta  ecc.ma  Corte  costituzionale  per  sentir
 dichiarare  che  l'attribuzione  costituzionale  relativa   ai   beni
 dismessi  dal  demanio  dello  Stato  e  quindi,  nel caso di specie,
 l'immobile   costituente   l'   ex   casermetta    dei    carabinieri
 sopradescritta  spetta  in  via  esclusiva  alla regione e per sentir
 quindi annullare, in  quanto  invasivo  delle  proprie  attribuzioni,
 l'avviso  d'asta  datato  1›  marzo  1991,  come  piu'  sopra  meglio
 specificato ed ogni altro atto connesso e conseguenziale.
                              IN DIRITTO
    1. - Lo statuto di autonomia speciale della Valle d'Aosta di cui a
 legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4) all'art. 5, primo comma,
 prevede testualmente: "I beni del demanio  dello  Stato  situati  nel
 territorio della regione, eccettuati quelli che interessano la difesa
 dello  Stato ed altri servizi di carattere nazionale, sono trasferiti
 al demanio della Regione.
    A sua volta l'art. 6, primo comma, dello stesso  statuto,  prevede
 che "i beni immobili patrimoniali dello Stato, situati nella regione,
 sono trasferiti al patrimonio della regione".
    Dato  che  nessuna distinzione viene operata dalle norme in parola
 in relazione ai beni, che, destinati a difesa dello Stato o ad  altri
 servizi di carattere nazionale all'epoca dell'entrata in vigore dello
 statuto,   abbiamo  successivamente  perduto  tale  destinazione,  la
 Regione considera conforme alla ratio delle  norme  in  questione  il
 trasferimento alla regione stessa anche dei beni in parola, allorche'
 venga meno la destinazione, che ne imponeva la permanenza nel demanio
 dello Stato.
    In  tal senso del resto le norme in parola sono state interpretate
 da recente parere del Consiglio di Stato (parere della sezione  terza
 del  13  giugno  1989)  con  riferimento  alla  trasferibilita'  alla
 ricorrente regione di altro bene immobile gia' destinato  a  funzioni
 di difesa militare (Forte Bard).
    In tale parere e' stato osservato che non rileva la mancanza nelle
 ricordate   disposizioni   statutarie  della  Valle  d'Aosta  di  una
 previsione espressa, di tenore analogo a quella di cui  all'art.  14,
 secondo   comma,   dello   statuto   della  regione  Sardegna  (legge
 costituzionale 26  febbraio  1948,  n.  3).  E'  stato  rilevato  che
 l'assenza  di  una tale espressa previsione non comporta l'esclusione
 del  trasferimento  alla  regione  Valle  d'Aosta,  che,   in   epoca
 successiva  all'entrata  in  vigore  dello statuto regionale, abbiamo
 perduto  la  loro  destinazione  demaniale   e   che   essi   debbono
 considerarsi  trasferiti  alla Regione quando le funzioni statali cui
 essi erano destinati siano venute meno.
    Anzi,  come  il  medesimo  parere  del  Consiglio  di   Stato   ha
 evidenziato  la  formula  di cui agli artt. 5 e 6 dello statuto della
 Valle e' generale ed incondizionata.
    Giova d'altro canto osservare che tali disposizioni non contengono
 quella limitazione, che emerge viceversa dagli artt. 32  e  33  dello
 statuto  della  regione  Sicilia  (di cui a r.d.l. 1› maggio 1946, n.
 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948,  n.  2).
 In  particolare,  deve osservarsi che, per quanto concerne i beni del
 patrimonio dello Stato,  l'art.  32  dell'ultimo  statuto  richiamato
 limita  in  modo  espresso  l'efficacia del trasferimento a quei soli
 beni  che  appartenessero  al  patrimonio  dello  Stato  al   momento
 dell'entrata  in  vigore  della  norma,  disponendo:  "Sono  altresi'
 assegnati alla regione e costituiscono  il  suo  patrimonio,  i  beni
 dello Stato oggi esistenti nel territorio della regione.. .. ..".
    Una   tale   radicale  differenza  nelle  norme  che  regolano  il
 trasferimento dei beni del patrimonio dello Stato alla regione fra lo
 statuto di autonomia speciale della  Sicilia  e  quello  della  Valle
 d'Aosta  rende  evidente  che,  nel caso di specie, nonostante alcune
 coincidenze  puramente  esteriori,  non  puo'  farsi  riferimento  al
 risalente  precedente,  rappresentato da sentenza dell'cc.ma Corte in
 una vicenda che coinvolgeva appunto la regione sicialiana e che  vide
 l'amministrazione  finanziaria  dello Stato promuovere, con successo,
 conflitto di attribuzione  avverso  l'assegnazione,  da  parte  della
 medesima  regione, al comune di Agrigento, di immobile gia' destinato
 a caserma (Corte costituzionale, 30 aprile 1959, n. 31).
    2. - Non sembra d'altro canto  dubitabile  che  la  pretesa  fatta
 valere   dalla   regione  costituisce  oggetto  di  un  conflitto  di
 attribuzione tra Stato e regione.
    La vicenda invero portata all'esame dell'ecc.ma Corte si  incentra
 intorno  alla  verificazione  della  appartenenza  allo  Stato o alla
 regione di una potesta' pubblica relativamente  ad  un  bene  che  la
 regione  ritiene  trasferito  al  suo  patrimonio,  e  che  lo  Stato
 viceversa considera sia  rimasto  nel  proprio:  la  vicenda  integra
 quindi   gli   estremi  di  un  conflitto  di  attribuzione,  che  e'
 configurabile  anche  in  connessione  a  questioni   sostanzialmente
 patrimoniali,   come   e'  stato  messo  in  evidenza  da  autorevoli
 precedenti sia di codesta ecc.ma Corte, che delle sezioni unite della
 Cassazione (v., con riferimento allo  statuto  siciliano  contenente,
 come  si  e'  visto,  una diversa regolamentazione della fattispecie,
 Corte costituzionale, 30  aprile  1959,  n.  51,  cit.;  nonche'  con
 riferimento   allo  statuto  della  regione  ricorrente,  Cassazione,
 ss.uu., 18 ottobre 1962, regione Valle d'Aosta c. Finanze).
    Ed invero la regione insorge contro un atto di disposizione  posto
 in  essere  dallo Stato in violazione della sfera di competenza della
 stessa regione.
                        ISTANZA DI SOSPENSIONE
    3. - Con il presente ricorso,  la  regione  Valle  d'Aosta  spiega
 altresi'  una  richiesta  di sospensione dell'atto invasivo, ai sensi
 dell'art. 40 della legge n. 87/1953.  Ove  invero  tale  atto  avesse
 esecuzione  prima  della  pronunzia  dell'ecc.ma  Corte  e  (come  si
 confida) sia accolto il presente ricorso, la  regione  Valle  d'Aosta
 potrebbe  trovarsi  nell'impossibilita'  giuridica  di  far valere il
 proprio  diritto  sul  bene  controverso nei confronti dell'eventuale
 aggiudicatario della gara d'asta,  anche  perche'  la  pretesa  fatta
 valere  con  il ricorso per conflitto di attribuzione non rientra fra
 le domande trascrivibili ai sensi degli artt. 2652 e  2653  del  c.c.
 (sull'inefficacia  della  trascrizione  della  domanda  giudiziale in
 ipotesi non rientranti fra quelle espressamente previste dalla legge,
 v., in giurisprudenza, sia pure incidentalmente, Cass.,  26  novembre
 1979, n. 6182).
   Per  quanto  concerne  la gravita' del pregiudizio patrimoniale, ai
 fini della sospensione ex art. 40  della  legge  n.  87/1953,  sembra
 potersi ricordare che il codice di rito prevede espressamente, fra le
 misure  cautelari tipiche, il sequestro giudiziario di beni mobili od
 immobili di cui sia controversa la proprieta' od  il  possesso  (art.
 670  del  cod. proc. civ.). Sembrerebbe quindi potersene desumere che
 il legislatore abbia appunto ritenuto di ravvisare,  nel  pregiudizio
 che   possa   derivare   dalle   vicende  giudiziarie  relative  alla
 titolarita' dei diritti patrimoniali, un sintomo tipico  di  gravita'
 (cfr., al riguardo, Dini, I provvedimenti d'urgenza, Milano, 1973, 24
 ss.) ed un elemento idoneo a giustificare la misura cautelare.
    Accanto  a  tale  profitto, sembra tuttavia doversene ravvisare un
 altro di ancor maggiore intensita'. Occorre infatti osservare che  il
 bene  oggetto dell'avviso d'asta consiste in un immobile di due piani
 fuori terra a 2400 metri circa s.l.m.: in  un'area  cioe'  di  grande
 importanza paesaggistica ed ambientale, che rientra fra l'altro nella
 previsione  di  cui all'art. 82, lett. d), del d.P.R. 24 luglio 1977,
 n. 616, come modificato dall'art. 1 del d.-l. 27 giugno 1985, n. 312,
 convertito in legge 8 agosto 1985, n. 431. Com'e' noto, in  forza  di
 tale   ultima   norma,   le   montagne   sono  sottoposte  a  vincolo
 paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497,  per  la
 parte  eccedente  i  1.600 metri s.l.m.: si intende quindi facilmente
 come, in una zona sottoposta ad un tale  vincolo,  la  disponibilita'
 della cubatura dell' ex caserma di cui alla presente vicenda potrebbe
 dare  luogo  ad  una probabile utilizzazione edilizia, che unicamente
 potrebbe  indurre  ad  un'offerta  di   acquisto   e   che   peraltro
 risulterebbe  estremamente  inopportuna  e particolare. Giova d'altro
 canto ricordare che la regione Valle  d'Aosta  e'  ente  esponenziale
 degli  interessi  pubblici  che  verrebbero  ad essere violati da una
 simile   utilizzazione,   come    puo'    desumersi    fra    l'altro
 dall'assegnazione  ad essa delle attribuzioni normative in materia di
 "industria alberghiera, turismo  e  tutela  del  paesaggio"  (per  la
 competenza  normativa  primaria  della Valle in materia, cfr. art. 2,
 lett. q), dello statuto; per la competenza  amministrativa,  v.  art.
 4).